(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37
                        del 18 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In  relazione  alle  vacanze organiche del ruolo unico regionale e
nei limiti delle stesse l'amministrazione regionale e' autorizzata  a
disporre   assunzioni   temporanee   di  personale  straordinario  di
qualifica funzionale non superiore alla quinta.
   Le  assunzioni  di  cui  al  primo  comma  sono  disposte  a tempo
determinato per un periodo di tempo non superiore  a  novanta  giorni
nell'anno  solare,  al compimento dei quali il rapporto e' risolto di
diritto. Il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente
assunto  a  tempo  determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi
dal compimento del predetto periodo di tempo.
   Le  assunzioni  straordinarie  sono  effettuate  con la osservanza
delle seguenti modalita' e condizioni:
     a)   prioritariamente,  sulla  base  e  secondo  l'ordine  della
graduatoria di idoneita' dei concorsi pubblici per uguale qualifica o
profilo professionale, approvata da data non anteriore a tre anni;
     b)  in  mancanza  di quanto previsto dalla precedente lettera a)
mediante  richiesta  agli  uffici  di  collocamento  competenti   per
territorio  con  le modalita' di cui all'art. 6, comma secondo, della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
 
                               Atrt. 2.
 
   Le  assunzioni  previste dal precedente articolo sono disposte con
provvedimento  motivato  dall'assessore  competente  in  materia   di
personale, su conforme deliberazione della giunta regionale.